STATUTO dell’AICAP
“Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso”
TITOLO 1
Costituzione e scopi
Art. 1
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia di Enti del terzo settore, l’AICAP “Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso”, d’ora in avanti “Associazione”.
Art. 2
L’AICAP è una libera associazione tecnico-scientifica, senza scopo di lucro, indipendente e apolitica, avente come scopi, in relazione alle strutture in calcestruzzo (semplice, armato, precompresso) di:
1) Promuovere e divulgare studi e ricerche per lo sviluppo delle nuove costruzioni, con riferimento a concezione, progetto, analisi, esecuzione, controlli di qualità, manutenzione, normativa tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze d’uso e la sicurezza durante tutta la vita di servizio;
2) Promuovere e divulgare studi sui metodi di sperimentazione e sulla valutazione delle capacità prestazionali residue delle costruzioni esistenti, in relazione sia a processi di deterioramento, sia a nuovi impegni strutturali;
3) Promuovere e divulgare studi sui metodi di riabilitazione di strutture degradate per quanto riguarda i criteri di ri-progettazione, i materiali utilizzabili, le tecniche di applicazione e i relativi controlli di qualità;
4) Stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con Associazioni nazionali ed internazionali di Ingegneria strutturale, aventi finalità analoghe, svolgendo azioni per il sostegno in sede normativa di utili acquisizioni in linea con l’evoluzione tecnologica dei materiali; favorire l’aggiornamento continuo delle conoscenze professionali, scientifiche e tecniche di coloro che operano nel campo delle costruzioni, promuovendo iniziative e manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni;
5) Riconoscere e valorizzare le esperienze progettuali, costruttive e gestionali per l’aggiornamento ed il perfezionamento dei documenti normativi, mettendo a disposizione degli Enti normatori nazionali ed internazionali la sintesi di tali valorizzazioni;
6) Attivare Commissioni di studio, nell’ambito dell’Associazione, per lo sviluppo e l’approfondimento di temi specifici, ad esempio quelli riferiti a tecnologia dei materiali, controlli di qualità, sicurezza e durabilità delle costruzioni, riciclo dei materiali provenienti dalla demolizione delle costruzioni, delle tecniche costruttive, con particolare riguardo ai principi dell’economia circolare, al mantenimento delle prestazioni durante la vita di servizio, e in generale all’impiego sostenibile dei materiali;
7) Organizzare, anche congiuntamente con altri Enti, incontri come seminari, corsi, congressi, e promuovere la redazione e la diffusione di pubblicazioni scientifiche e tecniche sui temi dell’Associazione, elaborare documenti informativi su argomenti in evoluzione, informare sull’attività delle Associazioni operanti nel campo dell’Ingegneria civile e sui Convegni e Seminari nazionali e internazionali.
Art. 3
La sede legale e operativa pro-tempore dell’Associazione è in via Piemonte, 32 – 00187 ROMA.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L’Associazione può costituire sedi secondarie e svolgere attività anche al di fuori della sede legale. L’Associazione ha durata illimitata. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche – ed in via marginale – di tipo commerciale.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
Associati
Art. 4
L’Associazione è composta da Soci, impegnati o comunque interessati, in Italia o all’Estero, alla progettazione, alla realizzazione e allo sviluppo delle costruzioni di calcestruzzo strutturale. I soci sono suddivisi in:
a) Soci individuali
b) Soci collettivi
c) Soci sostenitori
d) Soci studenti
e) Soci onorari
Art. 5
Possono essere:
- Soci individuali, le persone fisiche appartenenti alle categorie previste nell’art. 8;
- Soci collettivi, tutti gli organismi appartenenti alle categorie previste nell’art. 8;
- Soci sostenitori, le persone e gli organismi appartenenti alle categorie previste nell’art. 8, che versano annualmente un adeguato contributo speciale;
- Soci studenti, coloro che frequentano corsi di studio e che non abbiano superato il 30 anno di età;
- Soci onorari, nominati dall’Associazione, le personalità italiane o straniere di riconosciuta ed elevata reputazione, che abbiano contribuito al progresso e all’affermazione delle costruzioni di calcestruzzo strutturale.
Art. 6
I Soci si impegnano a:
- collaborare al successo delle iniziative intraprese dagli Organismi deliberanti dell’Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- versare le quote o i contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo.
I Soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote.
I Soci studenti versano una quota ridotta.
L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
Art. 7
I Soci hanno il diritto di:
a) partecipare all’attività dell’Associazione;
b) utilizzare i servizi informativi dell’Associazione;
c) ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell’Associazione;
d) partecipare a condizioni speciali alle manifestazioni culturali dell’Associazione.
Art. 8
Le domande di ammissione dei Soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere indirizzate alla Segreteria e sottoposte, per l’accettazione, al Consiglio Direttivo. All’atto dell’iscrizione i Soci individuali, collettivi e sostenitori devono indicare l’afferenza a una delle seguenti categorie di appartenenza:
A: Professionisti, Studi Tecnici, Società di Ingegneria.
B: Dipartimenti e Scuole, Università, Centri e Laboratori di ricerca
C: Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, esclusi quelli del gruppo B
D: Industrie di produzione, di costruzione, di gestione, di servizi
E: Associazioni di categoria, professionali, culturali, industriali
Ogni Socio collettivo o sostenitore deve designare un rappresentante.
All’atto della elezione del Consiglio Direttivo i voti raccolti dal rappresentante si intendono raccolti dal Socio Collettivo o Sostenitore e non dal rappresentante a titolo personale.
I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con maggioranza degli aventi diritto. Non può essere nominato più di un Socio onorario per anno (con possibilità di utilizzare più anni insieme). Non possono essere nominati Soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo.
Art. 9
La qualità di Socio si perde per:
a) dimissioni
b) decadenza
c) radiazione
I Soci che intendono dimettersi devono darne avviso con lettera raccomandata o PEC al Presidente. Le dimissioni saranno operanti dall’anno successivo. Le quote associative vanno pagate entro il mese di giugno di ogni anno. Il mancato pagamento delle quote associative nel termine detto mette in mora il Socio inadempiente. La decadenza per morosità di un Socio è decisa dal Presidente non prima di sei mesi dalla messa in mora e dalla relativa comunicazione all’interessato.
La radiazione può essere pronunciata per gravi motivi – quali la violazione di principi dell’etica professionale o azioni svolte in contrasto o a danno delle finalità dell’Associazione – dal Consiglio Direttivo con maggioranza degli aventi diritto, sentito il Collegio dei Probiviri.
TITOLO III
Organi dell’Associazione
Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali conferite dall’Associazione sono svolte a titolo gratuito.
TITOLO IV
Assemblea Generale
Art. 11
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci.
L’Assemblea:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci individuali ed i rappresentanti dei Soci collettivi e sostenitori;
b) delibera sulle questioni presentate dal Consiglio;
c) approva il bilancio annuale;
d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo oppure su proposta di almeno cinquanta Soci, su ogni modifica allo Statuto;
e) delibera, con la maggioranza degli aventi diritto, in merito allo scioglimento dell’Associazione o alla sua fusione con altre di comuni finalità.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei Soci. E’ valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. In entrambi i casi, le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il diritto di voto si esercita: personalmente o per delega; quando previsto, per corrispondenza o con piattaforma informatica.
I Soci individuali hanno diritto a un voto.
I Soci collettivi hanno diritto a due voti.
I Soci sostenitori hanno diritto a cinque voti.
Sono ammesse deleghe, in numero massimo di due per ogni Socio presente. In caso di voto per corrispondenza, varrà quanto espresso dalla maggioranza dei votanti.
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e i Soci studenti.
TITOLO V
Consiglio Direttivo
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto di quindici membri, di cui quattordici sono eletti dall’Assemblea dei Soci e uno, di diritto, è il Presidente uscente. I membri eletti saranno quindici nel caso di rinuncia del Presidente uscente a entrare di diritto nel Consiglio Direttivo o di suo abbandono per dimissioni o per altro motivo.
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge, fra propri membri, il Presidente dell’Associazione, i due Vice-Presidenti, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere;
b) nomina i Soci onorari con le modalità dell’art. 8;
c) nomina i membri del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente;
d) formula i programmi generali sull’attività dell’Associazione;
e) fissa annualmente le quote sociali;
f) approva il rendiconto economico reso dal Consigliere Tesoriere;
g) stabilisce, programma e organizza le attività dell’Associazione;
h) istituisce Commissioni di Studio nell’ambito delle finalità statutarie;
i) nomina i Probiviri
l) può convocare in via straordinaria l’Assemblea dei Soci.
La raccolta dei verbali, firmati dal Presidente e dal Consigliere Segretario, fa fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno. Esso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno cinque Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può deliberare purché siano presenti almeno otto Consiglieri, tra cui il Presidente ovvero uno dei due Vice-Presidenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o del sostituto Vice Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri del Comitato Esecutivo e i Probiviri.
Art. 13
Elezioni del Consiglio Direttivo
Per le elezioni del Consiglio Direttivo, il voto si esercita per corrispondenza ordinaria o con piattaforma informatica.
Ogni Socio può indicare – su un numero di schede pari al numero di voti cui ha diritto ai sensi dell’art.11 – quattordici nomi, o quindici nel caso di rinuncia o impossibilità del Presidente uscente a entrare di diritto nel Consiglio Direttivo.
Qualunque sia la modalità di voto dovranno essere sempre garantiti la segretezza dello stesso ed il numero di voti cui il Socio ha diritto ai sensi dell’art. 11.
Saranno dichiarati eletti i primi quattordici (o, nel caso, quindici) nomi risultanti dalla graduatoria, che comprendano non meno di due appartenenti a ognuna delle categorie indicate nell’art. 8, ovvero tre appartenenti ad ognuna delle categorie indicate nell’art. 8 con più di 100 Soci in regola con le quote sociali. Il numero dei Soci appartenenti a ciascuna categoria sarà quello registrato 30 giorni prima della data delle elezioni.
In caso di parità tra gli ultimi votati e/o di parità tra gli ultimi votati appartenenti alla stessa categoria, sarà eletto Consigliere quello con minore anzianità anagrafica.
In caso di vacanza di un posto di Consigliere, ivi compreso quello del presidente uscente, il Consiglio Direttivo si integra con le seguenti modalità:
a) il posto vacante viene attribuito in base alla graduatoria delle votazioni per il Consiglio Direttivo in carica, fermi restando i vincoli di categoria; in caso di parità si procederà come sopra per le votazioni;
b) nel caso in cui si renda vacante un posto occupato da un Consigliere in rappresentanza di un Socio Collettivo o Sostenitore, il posto viene attribuito ad un nuovo rappresentante nominato dallo stesso Socio Collettivo o Sostenitore;
c) in caso di impossibilità di dare esecuzione a quanto stabilito ai punti a) e b), il Consiglio procede per cooptazione fra i Soci.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo resta in carica un quadriennio e il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stato il momento della loro entrata in carica, anche per i Consiglieri cooptati.
La mancata partecipazione a quattro riunioni consecutive di Consiglio Direttivo senza giustificazione comporta la decadenza dalla carica.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Tecnico di cui all’art.17, senza diritto di voto.
I Consiglieri AICAP possono far parte di Consigli Direttivi di altre Associazioni culturali aventi settore di interesse analogo a quello dell’ AICAP, purché operino non in contrasto con l’attività dell’AICAP.
Art. 15
Presidente e Vice-Presidenti
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell’Associazione e detiene la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo; nomina gli scrutatori nelle elezioni, sovrintende al lavoro della Segreteria e determina la retribuzione degli impiegati e dei collaboratori, su parere del Consiglio Direttivo. Può compiere atti normalmente attribuiti al Consigliere Segretario o al Consigliere Tesoriere (di cui appresso).
Il Presidente non può essere contemporaneamente presidente di altre Associazioni culturali nazionali aventi settore di interesse analogo a quello dell’AICAP.
Il Presidente uscente insedia il nuovo Consiglio.
Il presidente viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, con voti pari ad almeno la maggioranza degli aventi diritto (n. 8 voti) e resta in carica per la durata del Consiglio stesso.
I due Vice-Presidenti affiancano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal più anziano (nella carica o, subordinatamente nell’Associazione) dei due Vice-Presidenti o, in assenza di questo, dall’altro Vice-Presidente.
I Vice-Presidenti vengono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ciascuno con voti pari ad almeno la maggioranza degli aventi diritto (n. 8 voti) e restano in carica per la durata del Consiglio stesso.
Non si può essere rieletti nelle cariche di Presidente o Vice-Presidente per più di due quadrienni consecutivi.
Art. 16
Consigliere Segretario e Tesoriere
Il Consigliere Segretario ha il compito di provvedere all’esecuzione delle delibere prese dagli organi sociali.
Il Consigliere Tesoriere ha la responsabilità della gestione dei fondi dell’Associazione. Egli ha il compito di seguire la contabilità dell’Associazione e provvede al ritiro, al trasferimento dei fondi e ai pagamenti, firmando per quietanza i relativi documenti. Può aprire conti correnti a nome dell’Associazione e depositarvi e ritirarvi somme e valori, restandone responsabile. Il Tesoriere inoltre, di concerto con il Presidente, può delegare persona di sua fiducia per le operazioni sui conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione, conferendo allo stesso delegato ogni più opportuno potere di traenza e di disposizione sui conti in oggetto con la sola esclusione delle operazioni allo scoperto.
Il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere vengono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ciascuno con voti pari ad almeno la maggioranza degli aventi diritto (n. 8 voti) e restano in carica per la durata del Consiglio stesso. Il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere possono ricoprire anche la carica di Vice-Presidente.
TITOLO VI
Comitato Esecutivo
Art. 17
Il Comitato Esecutivo, istituito con delibera del Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente dell’Associazione che lo presiede, dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere, dai due Vice-Presidenti, da due Consiglieri dell’Associazione o Soci nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato, di volta in volta, altri Consiglieri o soci.
Il Comitato nomina il Segretario Tecnico del Comitato stesso anche al di fuori dei propri componenti, che può essere retribuito e può partecipare alle riunioni del Comitato.
Il Comitato Esecutivo provvede alla normale attività dell’Associazione, nel rispetto del mandato conferitogli e in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
D’intesa con il Presidente, il Consiglio Direttivo può demandare le funzioni del Comitato esecutivo al Presidente stesso e/o ai Consiglieri Segretario e Tesoriere.
TITOLO VII
Collegio dei Probiviri
Art. 18
Il Collegio dei Probiviri, cui è affidato potere arbitrale dell’Associazione, è composto di tre membri, che rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata onestà e integrità, non facenti parte del Consiglio Direttivo, e vengono nominati, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
I Probiviri assumono il compito di comporre eventuali controversie tra i Soci o con terzi.
TITOLO VIII
Patrimonio Sociale
Art. 19
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle elargizioni di terzi anche senza destinazione speciale, dalle quote sociali, dagli interessi di capitale, dai proventi vari.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero – in casi eccezionali e comprovati – entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
TITOLO IX
Scioglimento dell’Associazione
Art. 20
Quando la proposta di scioglimento dell’Associazione fosse stata deliberata dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato liquidatore dei beni, determinandone i poteri. Il Comitato liquidatore sottoporrà a votazione generale le proposte di destinazione dei beni stessi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.











